La pubblicazione degli oneri informativi per cittadini e imprese è richiesta per le sole Amministrazioni dello Stato dall` Art. 34 del D. Lgs. 33/2013.
“Trasparenza degli oneri informativi”
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche` i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l`esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche` l`accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l`elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l`elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita` definite con il regolamento di cui all`articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.)